Contratto a chiamata e NASpI: sono compatibili?
Lavoro occasionale e assegno di disoccupazione: chi ha diritto alla NASpI e quando è possibile ricevere l'assegno lavorando con contratto a chiamata
di Alessandra Caraffa
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Nella maggior parte dei casi, il contratto a chiamata è compatibile con la NASpI. I rapporti di lavoro occasionale non escludono il lavoratore dall’accesso alla disoccupazione, purché si rispettino i requisiti stabiliti dalla Legge.
Si può continuare a percepire la NASpI anche se si stipula un nuovo contratto a chiamata nel periodo di disoccupazione: in questo caso, però, esistono altri requisiti da rispettare. L’importo dell’assegno, inoltre, può essere ridotto.
Contratto a chiamata: come funziona
Il contratto a chiamata, o intermittente, è una forma di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa è discontinua ed effettuata, su richiesta del datore di lavoro, soltanto quando necessaria.
Il contratto a chiamata, disciplinato dal DL n. 81 del 15 giugno 2015 (attuativo del Jobs Act), non prevede orari o periodi di lavoro specifici: il datore di lavoro può chiamare il lavoratore ogniqualvolta la ritenga necessario, stabilendo tempi e modalità di svolgimento della prestazione.
Questo tipo di contratto può essere stipulato solo con persone di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 55 anni. In generale, il periodo di lavoro complessivo non può superare 400 giornate nell’arco di 3 anni. Questa limitazione, però, non si applica al settore turistico, ai lavoratori dello spettacolo e agli esercizi pubblici come bar e ristoranti.
È possibile lavorare “a chiamata” per più di un’azienda, a patto che le imprese non siano concorrenti e le prestazioni svolte per l’una non compromettano il lavoro per l’altra.
I due tipi di contratto a chiamata
Esistono due tipi di contratto a chiamata:
- Con obbligo di disponibilità: in questo caso il lavoratore dev’essere disponibile a lavorare quando richiesto dal datore di lavoro, motivo per cui riceve un’indennità di disponibilità mensile il cui importo non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato sul luogo di lavoro;
- Senza obbligo di disponibilità: il lavoratore non è vincolato alla richiesta e non riceve alcuna indennità tra una chiamata e l’altra, quindi può di volta in volta scegliere se svolgere l’attività o meno.
Questa distinzione è fondamentale quando si tratta di accesso alla NASpI: nel caso in cui si sia stipulato un contratto di lavoro occasionale senza obbligo di disponibilità, infatti, i periodi di non lavoro non fanno maturare né ferie né contributi e quindi non possono essere usati nel calcolo della disoccupazione. Nel caso opposto, d’altro canto, il pagamento dell’indennità di disponibilità incide sull’anzianità contributiva e sul requisito reddituale, e quindi può determinare importo e durata della NASpI quando non addirittura impedire l’accesso alla misura.
Quali sono i requisiti per chiedere la NASpI?
L’indennità di disoccupazione NASpI, introdotta nel 2015, spetta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, anche con contratto intermittente, purché rispettino i seguenti requisiti:
- Trovarsi in stato di disoccupazione involontaria (la NASpI non spetta a seguito di dimissioni volontarie, a meno che queste non avvengano per giusta causa, nel periodo tutelato di maternità/paternità oppure tramite risoluzione consensuale del contratto mediata dall’Ispettorato del Lavoro);
- Aver versato almeno 13 settimane di contributi nel corso dei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
L’ultima Legge di Bilancio ha introdotto un ulteriore requisito che si applica ai lavoratori che si sono dimessi volontariamente e abbiano trovato, nei successivi 12 mesi, una nuova occupazione: in quel caso, se si perde involontariamente il secondo impiego, per avere diritto alla NASpI è necessario aver maturato almeno 13 settimane contributive presso l’ultimo datore di lavoro.
Non possono accedere alla NASpI i dipendenti pubblici, gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, i lavoratori titolari di assegno di invalidità e quelli che hanno maturato i requisiti per il pensionamento (anche anticipato).
Contratto a chiamata e disoccupazione: si ha diritto alla NASpI?
Il contratto a chiamata dà diritto alla NASpI qualora si rispettino i requisiti indicati sopra. Generalmente, i periodi in cui non si viene chiamati a lavorare non sono utili alla maturazione dei contributi. Ciò avviene solo in un caso: quando il contratto prevede l’obbligo di disponibilità. L’indennità di disponibilità percepita durante i periodi di non attività, infatti, prevede il versamento di contributi minimi e quindi concorre al calcolo dell’anzianità contributiva. L’importo dell’indennità, inoltre, può influire sul calcolo della NASpI.
Nel contratto a chiamata senza obbligo di rispondere alla chiamata, il datore di lavoro versa i contributi in base alle ore effettivamente lavorate. La presenza di molte giornate non lavorative nell’arco del rapporto di lavoro, quindi, può impedire il raggiungimento del requisito delle 13 settimane contributive (che devono essere concentrate negli ultimi 4 anni).
Se un lavoratore svolge più di un’attività con diversi contratti intermittenti o a chiamata, però, le settimane contributive si sommano automaticamente.
Disoccupazione e contratto a chiamata sono compatibili?
Contratto a chiamata e NASpI sono assolutamente compatibili: è possibile cioè continuare a percepire l’indennità di disoccupazione anche se si stipula un nuovo rapporto di lavoro subordinato intermittente.
Se il contratto è con obbligo di risposta, è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- Il reddito lordo annuo generato dal nuovo impiego non deve superare gli 8.000 euro;
- Aver comunicato all’INPS il reddito annuo presunto entro 30 giorni dalla data di assunzione.
Fintantoché non si supera il limite reddituale, si ha diritto a percepire la NASpI fino a scadenza della misura. L’importo dell’assegno, però, viene decurtato del reddito (se per esempio prima si percepivano 700 euro di NASpI e il nuovo lavoro produce un reddito di 150 euro al mese, l’assegno NASpI sarà ridotto a 550 euro).
Se invece il contratto non prevede alcun obbligo di risposta e dura al massimo 6 mesi si può scegliere tra due opzioni:
- La NASpI può essere sospesa solo per i giorni di lavoro effettivi (se si lavorano 4 giorni in un mese, la NASpI sarà calcolata su 26 giorni);
- L’assegno NASpI può essere cumulato col reddito, ma soltanto se questo non supera gli 8.000 euro lordi e solo se si comunica il reddito presunto all’INPS entro 30 giorni dall’assunzione.
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